Trasferimento residenza cittadini extracomunitari provenienti da uno Stato estero

Trasferimento residenza cittadini extracomunitari provenienti da uno Stato estero

Ufficio: Anagrafe
Referente: Giacomo Lo Castro Luca Caradossi
Responsabile: Luca Caradossi
Indirizzo: P.zza Corsini, 3 - 50036 Vaglia
Tel: 055-5002424
Fax: 055 5002425
E-mail: servizidemografici@comune.vaglia.firenze.it
Orario di apertura: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8:30 alle 12:00, Martedì pomeriggio dalle ore 15:00 18:00, Giovedì dalle ore 15.00 alle 17:00 - Mercoledì e Sabato chiusura completa al pubblico

Descrizione

Il cittadino non comunitario, proveniente da uno Stato estero, che intende trasferire a Vaglia la propria residenza, deve rivolgersi all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data di trasferimento della propria dimora abituale.

Requisiti del richiedente

Ogni cittadino non appartenente ad uno dei Paesi membri dell'Unione Europea che chieda l'iscrizione anagrafica con provenienza da uno Stato Estero.

Documentazione da presentare

  • permesso di soggiorno valido, non rilasciato per fini turistici (vedere la voce "informazioni" nel caso di primo rilascio);
  • passaporto valido;
  • codice fiscale;
  • documenti originali, tradotti e legalizzati, (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.) relativi allo stato civile degli interessati;
  • patente di guida italiana (se posseduta);
  • libretti di circolazione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi registrati in Italia (se posseduti).

Costi

Il servizio è esente da tasse o diritti.

Informazioni

Caso di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Documentazione richiesta:

  • passaporto valido;
  • contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o, in caso di indisponibilità del datore di lavoro, richiesta di permesso per attesa occupazione;
  • richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Mod. 209)
  • ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno.
  • codice fiscale;
  • documenti originali, tradotti e legalizzati, (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.) relativi allo stato civile degli interessati.

     

    Caso di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi famigliari.

    Documentazione richiesta:

  • passaporto valido con regolare visto di ingresso in Italia;
  • nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;
  • ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno;
  • codice fiscale.

     

    Caso di cittadino non comunitario famigliare di cittadino comunitario già residente in un Comune italiano

    Documentazione richiesta:

  • passaporto valido con regolare visto d'ingresso in Italia;
  • ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta della carta di soggiorno;
  • codice fiscale
  • documenti originali, tradotti e legalizzati, (nascita,matrimonio,ecc.) che attestino la qualità di famigliare e, se necessario, di famigliare a carico;
  • attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del famigliare cittadino comunitario.
    Sono famigliari aventi diritto al soggiorno il coniuge, i discendenti diretti (o i discendenti del coniuge) di età inferiore a 21 anni o a carico e gli ascnedenti diretti (o gli ascendenti del coniuge). Dopo cinque anni di permanenza continuativa in Italia il cittadino non comunitario potrà chiedere la carta di soggiorno permanenteper famigliari di cittadini comunitari.

     

Avvertenze

Il cambio di residenza sarà effettivo in seguito all’esito positivo degli accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale nei termini previsti dalla normativa vigente.
La residenza avrà comunque decorrenza dalla data di dichiarazione dell’avvenuto trasferimento da parte dell’interessato.
Si ricorda che dal giorno di richiesta di residenza fino all'avvenuta conferma di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica, non sarà possibile, per le persone coinvolte nel trasferimento, richiedere certificazioni anagrafiche al Comune di nuova residenza.
Ai sensi del DPR 445/2000 tutti i certificati anagrafici possono essere sostituiti con autocertificazioni.
Entro 48 ore dall'ingresso dei nuovi residenti nell'abitazione, il proprietario della stessa deve effettuare la comunicazione di cessione fabbricato

Normativa di riferimento

Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13/6/2007 "Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita".

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