RICONCILIAZIONE DI CONIUGI SEPARATI

RICONCILIAZIONE DI CONIUGI SEPARATI

Ufficio: Servizi demografici
Referente: Giacomo Lo Castro Luca Caradossi
Responsabile: Luca Caradossi
Indirizzo: P.zza Corsini n. 3 - 50036 Vaglia FI
Tel: 055-5002424, 055 5002456
Fax: 055-5002425
E-mail: servizidemografici@comune.vaglia.fi.it
Orario di apertura: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8:30 alle 12:00, Martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 - Giovedì dalle 15:00 alle 17:00 -Mercoledì e Sabato chiusura completa al pubblico

Descrizione

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice.

Modalità di richiesta

Entrambi i coniugi si presentano all'Ufficio Matrimoni (previo appuntamento, anche telefonico), per effettuare l'atto nel quale dovrà essere dichiarata la data di effettiva riconciliazione.

Requisiti del richiedente

L'espressa dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi, può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o nel Comune di residenza, laddove coincida con il Comune di residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (presso il quale sia stata fatta la trascrizione del relativo atto).

Documentazione da presentare

La documentazione necessaria viene acquisita d'ufficio

Iter procedura

• Entrambi i coniugi effettuano la dichiarazione di riconciliazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile
• L'Ufficio formula il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
• Il cittadino può richiedere l'estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni di cui sopra.

Costi

Gratuito

Tempi

Termine di conclusione:
Il procedimento si conclude entro  20 giorni.

Modalità di fruizione

La competenza:
• Comune ove il matrimonio è stato celebrato
• Comune di residenza (presso il quale è stata fatta la trascrizione del relativo atto).

Informazioni

Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data  cui è avvenuta la riconciliazione, anche anticipatamente alla data della stesura dell'atto di riconciliazione

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