INTRODUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – 1 APRILE 2018

Informazioni generali

Il  Comune di Vaglia, a seguito di un lungo percorso aperto con associazioni di categorie e gestori facenti parte dell’ OTD (Osservatorio turistico di Destinazione) del comune di Vaglia, finalizzato ad analizzare il territorio e valutarne le azioni più opportune per promuovere il turismo sostenibile e competitivo, ha istituito con delibera di consiglio comunale 63 del 29/12/2017 l’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 14/03/2011 n.23.
A tal fine con delibera 146 del 29/12/2017 la Giunta ha fissato le tariffe diversificando per categorie e per  classificazione. Le tariffe saranno richieste a partire dal 1 Aprile 2018.
Si allega alla presente, il regolamento e le tariffe.
Si precisa che:
- Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive, extraricettive e locazioni turistiche situate nel territorio del comune di Vaglia;
- I soggetti passivi sono in non residenti del comune di Vaglia;
- Soggetto responsabile dei versamenti delle somme riscosse sulla base delle presenze registrate e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore, a qualsiasi titolo, della struttura, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta stessa o eventuale altro soggetto se previsto dalla normativa di riferimento;
- Imposta di soggiorno è a persona ed a notte fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi. La giunta ogni anno stabilisce le tariffe sulla base della tipologia e classificazione delle strutture come riportata dalla legge regionale 86/2016;
- Finalità dell’imposta è la promozione, sviluppo del sistema turistico del comune di Vaglia;
Si precisa altresì che sono esenti:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore o due genitori per paziente. Per il trattamento in day hospital l’esenzione è valida anche per i giorni precedenti e successivi al ricovero.
c) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
d) l’accompagnatore e i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.
e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
Sono altresì esenti  i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza. L’applicazione dell’esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata dall’Ente gestore intermediario con l’Ente preposto dal Ministero dell’Interno.
Riduzioni dell’imposta:
L’imposta prevista è ridotta del 50%  per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.
Si informa che il versamento dell’imposta avviene, dal 2019, mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo. 
 

E’ fatto obbligo ai gestori l’ informazione, in appositi spazi,  ai propri ospiti circa l’applicazione e l’entità dell’imposta di soggiorno, mediante avvisi multilingue predisposti dal Comune di Vaglia.
Per ogni altra ed ulteriore informazione, potete rivolgervi all’ufficio tributi del Comune di Vaglia: email tributi@comune.vaglia.fi.it
Telefono:  055/5002407