BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI -  SERVIZI ALLA PERSONA


RENDE NOTO

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando.

Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere residente nel territorio del Comune di Vaglia (D.G.R.T 402/2020 art. 3.1 a);
2) essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno;
3) essere cittadino di altro Stato non aderente all’U.E. a condizione che sia titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitino regolare attività lavorativa (art. 40 D. Lgs 286/1998).
4) abbiano il proprio “stato civile” certificato all’Anagrafe comunale. La dicitura “stato civile ignoto” risultante in Anagrafe indica che il dato non é conosciuto dall’Anagrafe comunale ed é motivo di esclusione della domanda. Il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all’Anagrafe comunale (in questo caso la domanda sarà accolta con riserva) deve provvedere ad aggiornarlo - presentando all’Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - comunque entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso gli elenchi provvisori. In sede di ricorso sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.
5) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
6) essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale relativo ad un alloggio corrispondente alla residenza anagrafica, sito nel territorio del Comune di Vaglia e di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019,  regolarmente registrato o depositato  per la registrazione,  in regola con le registrazioni annuali o per il quale il proprietario si sia avvalso comunicandolo al conduttore del regime della cedolare secca. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile.

a) Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio ciascun di cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

b) Nel caso di residenza nell’alloggio di due o più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei presenti nell’alloggio (D.G.R.T 402/2020 art. 2.5)

7) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Vaglia. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia);  è possibile presentare la domanda di contributo se l’alloggio di proprietà o in usufrutto, posto ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Vaglia, è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo (come determinato ai sensi dell’art. comma 8 della L.R. 2/2019) (D.G.R.T 402/2020 art. 3.1 c) ; si considera inadeguato quando vi siano due o più persone a vano utile, cosi come definito dall’allegato C della LRT n. 2/20191;

8) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 d).

I requisiti di cui ai punti 7) e 8) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente anche per tutti i componenti del suo nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza di presentazione delle  domande.

9) le disposizioni di cui al punto 7) e 8)  non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 e):
a. - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
b. -alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
c. -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;

10) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 f);
11)  non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dal punto 8) e 10) (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 g) ;

12) certificazione dalla quale risulti il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5-12-2013 n. 159 e succ. modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro 28.727,25 e ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro 16.500,00 (D.G.R.T 206/2021);

 


1 Per vani utili si intendono tutti i vani dell’alloggio di superficie pari o superiore a mq. 14, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell’alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a mq. 14, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. E’ altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari  a mq. 9 e inferiore a mq. 18. Qualora nell’alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a mq. 28, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9. L’alloggio monostanza è comunque considerato equivalente ad un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a mq. 28, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9.

 

   
Requisiti per essere inseriti nella fascia A:


VALORE ISE INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
fino a Euro    13.405,08 non inferiore al 14%

Requisiti per essere inseriti nella fascia B:

VALORE ISE  VALORE ISEE  Incidenza Canone/VALORE ISE
  Da Euro 13.405,08
   a Euro   28.727,25 Non superiore a              Euro  16.500,00 non inferiore al 24%


A parziale deroga di quanto sopra previsto - per effetto delle modifiche apportate dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n. 988/2021 alla precedente n. 402/2020 - è ammessa la partecipazione al bando di coloro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid19, una riduzione del reddito superiore al 25%.
I suddetti devono essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. ordinario non superiore a € 35.000,00, mentre la riduzione del reddito del nucleo di cui sopra deve essere certificata tramite la presentazione di I.S.E.E. corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali del 2021 (riferita ai redditi 2020) e del 2020 (riferita ai redditi 2019) dei componenti il nucleo familiare.
Il valore I.S.E. da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) della deliberazione della Giunta regionale toscana n. 420/2020 (indicatore I.S.E. avente un valore massimo di € € 28.727,25 e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione I.S.E.E. corrente o I.S.E.E. ordinario.

 

Il canone annuo è considerato al netto degli oneri accessori.


Le attestazioni ISEE dovranno essere state rilasciate dopo il 1° gennaio 2021,   in caso di imminente scadenza dei termini  previsti dal bando potrà essere presentata la ricevuta di presentazione DSU.  L’Ufficio acquisisce successivamente l’attestazione ISEE interrogando il sistema informativo INPS  riservandosi  di escludere la domanda qualora il valore ISE/ISEE non corrisponda ai requisiti richiesti per la partecipazione;

L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano  “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale,  che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di dichiarazione del richiedente circa la fonte di sostentamento e dichiarazione  del soggetto sostenitore,  circa l’aiuto economico erogato. Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo. 
A parziale eccezione di quanto indicato nel punto 5 del presente articolo, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale,  saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente.

13) I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall’art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi riconosciuti per morosità incolpevole (D.M. 30/03/2016) e i contributi per l’affitto “Giovani si della Regione Toscana (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.2), l’eventuale erogazione di tali benefici comporta l’automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l’anno 2021.

14) Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza, di cui al d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'I.N.P.S. la lista dei beneficiari del contributo affitto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto stesso.

Art. 2  Nucleo Familiare

Per nucleo familiare s’intende quello definito ai fini della certificazione ISE come previsto all’art. 3 del  D.P.C.M. 159 del  5/12/2013 n. 159; i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica  fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento ( comma 3, art. 3 DPCM 159 del 5/12/2013).

Art. 3   Canone di locazione di riferimento

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
In caso di residenza nell’alloggio di più  nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti  ai punti  1,2,3,4,8  dall’art. 1 del presente bando.

Art. 5 Documentazione obbligatoria

- Qualora il richiedente dichiari “ISE zero” o comunque un ISE/ISEE inferiore o  incongruo rispetto al canone di affitto, dovrà essere allegata certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o una  dichiarazione sostitutiva  relativa alla fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare unita ad una dichiarazione sostitutiva del soggetto terzo sostenitore  che consente il pagamento del canone di locazione.
- Contratto locazione regolarmente registrato (qualora non sia già in possesso dell’ufficio) .
- Documentazione attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno in corso o comunicazione del proprietario di opzione cedolare secca;
- Ricevute pagamento relative al canone di locazione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,giugno, luglio, agosto, settembre 2021. Sulle ricevute dovrà essere apposto il bollo da Euro 2,00, Ricevute prive di bollo saranno ritenute non valide. Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un’unica ricevuta.
Valgono come ricevute  le copie dei bonifici bancari, in tal caso non occorre  l’applicazione del bollo.
Entro il 31 gennaio 2022 dovranno essere consegnate tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l’ anno 2021.
- Nel caso di morosità dei canoni di locazione  dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante i mesi di morosità del 2021;
b Dichiarazione sostitutiva da parte  del locatore, attestante i mesi di morosità,  con la quale accetta l’eventuale contributo a sanatoria della morosità (anche per un importo minore del debito) con l’impegno di interrompere e/o di non intraprendere procedure di sfratto per l’anno 2021. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento di identità del locatore stesso.
- Copia di idoneo documento di identità valido;
- Copia di certificato ASL per i soggetti con invalidità superiore ai 2/3 o con handicap grave ai sensi della L. 104/92.


Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere consegnate (o inviate all’indirizzo PEC comune.vaglia@postacert.toscana.it) all’Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia, Piazza Corsini,  entro il termine perentorio delle ore 18,00  del 16.11.2021 .
Le domande dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dall’amministrazione, reperibili presso l’ Ufficio Servizi Sociali e l’Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia P.za Corsini, 3 o sul sito web del comune:  (http://www.comune.vaglia.fi.it)

Art. 7 Selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è unica e distinta in due fasce formate sulla base della diversa percentuale di incidenza canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE  calcolato ai sensi del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

• Fascia A: soggetti con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS ( pari a € 13.405,08 ) con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 14%;

• Fascia B: soggetti con valore ISE  non superiore a €. 28.727,25 con incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%; Valore ISEE  non superiore a  €. 16.500,00 ( limite per l’accesso all’E.R.P.).

•  Fascia B: in presenza di autocertificazione di riduzione del reddito di almeno il 25% a causa del Covid-19
I soggetti devono essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. ordinario non superiore a € 35.000,00, mentre la riduzione del reddito di cui sopra deve essere certificata tramite la presentazione di I.S.E.E. corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali del 2021 (riferita ai redditi 2020) e del 2020 (riferita ai redditi 2019).
Il valore I.S.E. da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) della deliberazione della Giunta regionale toscana n. 420/2020 (indicatore I.S.E. avente un valore massimo di € € 28.727,25 e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione I.S.E.E. corrente o I.S.E.E. ordinario.


La posizione in graduatoria dipende altresì dal punteggio assegnato in base agli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:


1. presenza nel nucleo di soggetto ultrasettantenne                    PUNTI 1
2. presenza nel nucleo di soggetto con invalidità superiore ai 2/3 o di handicap grave ai sensi
della L.104/92            PUNTI 1
3. nucleo mono genitoriale con uno o più minori a carico       PUNTI 1
4. nucleo con almeno 3 minori a carico         PUNTI 1
5. rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione da parte di nucleo soggetto a sfratto esecutivo
per finita locazione, o situazione equiparabile, debitamente documentata     PUNTI 1                                

Art. 8 Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande
L’Ufficio competente procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la  regolarità e  la veridicità delle autocertificazioni. Provvede altresì a collocarle nella graduatoria  secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale
Il Responsabile del Settore competente, entro il 17 novembre 2021 procede all’adozione della graduatoria provvisoria dei partecipanti che rimarrà affissa all’albo per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

E’ possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria con le modalità descritte all’art. 9, entro le ore 12:30 del 26 novembre 2021.
Qualora,  entro i termini,  non sia pervenuta  alcuna opposizione,   la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.
In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale appositamente costituita.
Dopo l’esame dei ricorsi pervenuti  e in seguito alle decisioni prese dalla Commissione,  verrà  approvata la graduatoria definitiva  che sarà  pubblicata all’Albo Pretorio.

Non saranno effettuate comunicazioni personali agli indirizzi dei richiedenti, in quanto la graduatoria provvisoria e definitiva saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito dell’amministrazione Comunale; la pubblicazione ha valore di notifica.


Art. 9  Modalità per il ricorso sulla graduatoria provvisoria

Contro la graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione entro il termine  della pubblicazione all’Albo.
Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile  del Settore VI Affari  Servizi alla Persona  del comune di Vaglia Piazza Corsini, 3  50036 Vaglia, dovrà pervenire entro  le ore 12:30 del 26 novembre 2021.
L’Amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi postali e non fa fede il timbro postale.


Art. 10 Calcolo del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse annue disponibili.

Il contributo teorico  è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato  ai sensi del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

Fascia A : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al  14%  per un importo massimo arrotondato di  € 3.100,00;

Fascia B  : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al  24%  per un importo massimo arrotondato di  € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Se le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande di fascia A, il contributo potrà essere erogato  in percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e sarà destinato prioritariamente per la copertura  della fascia A. 
La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse.

Il contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R.T 402/2020 art. 5.3).


Art. 11 Validità della graduatoria e decorrenza del contributo

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate e secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che a tali effetti conserva la sua validità fino al 31.12.2021.

Il contributo decorre al 1 gennaio al 31 dicembre 2021 o dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nel territorio del Comune o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data di decorrenza del bando ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo non appena la  Regione Toscana provvederà al trasferimento delle risorse assegnate.
Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di locazione.  L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità.
A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare,  se non rientrano nei casi di morosità di cui all’art. 5 del presente bando, copia delle ricevute di pagamento del canone rispettando le seguenti scadenze:

 entro la data di scadenza del bando  le ricevute relative ai canoni di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2021.

 entro il 31 gennaio  2022  le ricevute relative ai pagamenti di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Nel caso che al momento della presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è in misura inferiore rispetto a quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Come previsto dall’art. 7 del Decreto legge 13.09.2004 n.240 convertito in legge, con modifiche dalla L.12.11.2004 n.269  in caso di morosità del conduttore, il Comune ha facoltà di erogare il contributo al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima; l’erogazione è subordinata alla presentazione all’ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegato documento di identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente fino alla pubblicazione del bando contributo affitti dell’anno 2021.

Il contributo statale, regionale  e comunale non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno per alloggio.

L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.


Art. 13 Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario il contributo è assegnato agli eredi. A tal fine, pena decadenza dal beneficio, gli eredi dovranno presentare entro 60 gg dalla morte del beneficiario  una  richiesta scritta  con allegata certificazione (atto notorio o simili) da cui risulti il loro stato di eredi  e le ricevute attestanti  il  pagamento del canone di affitto  fino alla data del decesso del richiedente;

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio del Comune il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni,  il Comune  procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con aggravio degli interessi legali.
Nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l’entità del contributo spettante si procederà a  darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.


Art. 15 Trattamento dati (Privacy)

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98 è svolto nel rispetto delle disposizioni del  D.Lvo 196 del 30.06.2003 e del Regolamento Ue 679/2016 (GPDR).
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vaglia, contattata bile all’indirizzo privacy@comune.vaglia.fi.it.

Art. 16  Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R. n.2 del 2 gennaio 2019  e ss.mm.ii, alla D.G.R.T 402 del 30/03/2020, alla D.G.R.T. 206/2021,alla D.G.R.T. 988/2021, e al  D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e relativi decreti di attuazione.
Il Responsabile del procedimento  e Referente : dott. Federico Nannucci tel. 055/5002454 e-mail  f.nannucci@comune.vaglia.fi.it.